Cari colleghi,
Vi trasmetto copia di un'ordinanza della Cassazione del
giugno scorso sulla rimessione in termini in caso di
variazione giurisprudenziale sopravvenuta su questioni
procedurali.
Vi segnalo altresì che da varie Camere Civili del
Triveneto è stato segnalato il problema della liquidazione
di compensi ulteriori ai CTU chiamati a chiarimenti.
Sul punto a Padova è stata richiamata la sentenza che vi
allego che esclude il diritto a compensi per i chiarimenti.
Vi sarei grato se voleste segnalarmi eventuali decisioni
sul punto dei giudici di Treviso.
Cordiali saluti
avv. I. D'Angelo
CONSULENTE
TECNICO,CUSTODE » Cass. civ. Sez. III, 02/03/2006, n.
4655
In relazione alla liquidazione del compenso in favore del
consulente tecnico, i chiarimenti non costituiscono
un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già
espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma
un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui
compimento il C.T.U. può essere tenuto qualora gli venga
richiesto (il che normalmente accade quando la relazione
depositata non possa dirsi esaustiva), e di conseguenza in
relazione ad essi non spetta un compenso ulteriore rispetto
a quello già percepito per la consulenza tecnica.
Cass. civ. Sez. III, 02/03/2006, n. 4655
FONTIGiur.
Bollettino legisl. tecnica, 2006, 2, 465Arch. Giur. Circolaz., 2007, 2,
198
CASSAZIONE
CIVILE - TERMINI PROCESSUALI CIVILI » Cass. civ. Sez. II,
17/06/2010, n. 14627
Alla luce del principio costituzionale del giusto processo,
la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo
affidamento su una consolidata giurisprudenza di
legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo,
successivamente travolta da un mutamento di orientamento
interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto
ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis
cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in
assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa
del predetto mutamento, si sia determinato un vizio
d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione
dovuto alla diversità delle forme e dei termini da
osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla
proposizione del ricorso.
Cass. civ. Sez. II, 17/06/2010, n. 14627
FONTICED
Cassazione, 2010
RIFERIMENTI NORMATIVICOST Art. 111CPC Art.
184-bisCPC Art.
325CPC Art.
327CPC Art. 360






