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Cari colleghi,

Vi trasmetto copia di un'ordinanza della Cassazione del giugno scorso sulla rimessione in termini in caso di variazione giurisprudenziale sopravvenuta su questioni procedurali.

Vi segnalo altresì che da varie Camere  Civili del Triveneto è stato segnalato il problema della liquidazione di compensi ulteriori ai CTU chiamati a chiarimenti.

Sul punto a Padova è stata richiamata la sentenza che vi allego che esclude il diritto a compensi per i chiarimenti.

Vi sarei grato se voleste segnalarmi eventuali decisioni sul punto dei giudici di Treviso.

Cordiali saluti
avv. I. D'Angelo





CONSULENTE TECNICO,CUSTODE » Cass. civ. Sez. III, 02/03/2006, n. 4655
In relazione alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), e di conseguenza in relazione ad essi non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.
Cass. civ. Sez. III, 02/03/2006, n. 4655
FONTI
Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2006, 2, 465Arch. Giur. Circolaz., 2007, 2, 198




CASSAZIONE CIVILE - TERMINI PROCESSUALI CIVILI » Cass. civ. Sez. II, 17/06/2010, n. 14627
Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Cass. civ. Sez. II, 17/06/2010, n. 14627
FONTI
CED Cassazione, 2010
RIFERIMENTI NORMATIVI
COST Art. 111CPC Art. 184-bisCPC Art. 325CPC Art. 327CPC Art. 360