STATUTO DELLA CAMERA CIVILE degli AVVOCATI di
TREVISO
Art.1 - DENOMINAZIONE
» costituita in Treviso, la Camera Civile degli Avvocati.
Art.2 - SCOPI E FINALITA'
La Camera Civile vuole essere uno strumento attuativo e
propositivo delle esigenze degli iscritti, in una
prospettiva moderna ed europea della Professione forense,
nel solco della pi autentica tradizione del Foro e dei
valori dallo stesso espressi.
Essa si prefigge di:
- tutelare il prestigio, il decoro ed il ruolo
dell'Avvocatura, nell'ambito di una efficiente
amministrazione della giustizia;
- contribuire a garantire le migliori condizioni di lavoro
agli iscritti, con particolare riguardo non solo
all'attività giudiziale, ma anche agli ADR (Alternative
Dispute Resolution) per fornire un'adeguata risposta alla
richiesta di giustizia "civile" dei cittadini;
- riqualificare la figura dell'Avvocato civilista,
valorizzandone l'insostituibile ruolo e funzione
nell'ambito della società civile;
- migliorare i rapporti tra i Colleghi operanti nel settore
civilistico e non, e con i Colleghi di altri Fori, anche in
relazione alle necessità di domiciliazione e di
collaborazione, all'interno e all'esterno della provincia
di Treviso;
- dare l'opportunità di confronto e di crescita ai giovani
laureati che intendono intraprendere la Professione Forense
nel settore della giustizia civile;
- promuovere il rispetto delle norme di deontologia e
correttezza professionali. Per l'ottenimento di tali
finalità, la Camera Civile potrà:
- organizzare corsi, tavole rotonde, conferenze,
pubblicazioni, congressi per l'aggiornamento professionale
degli iscritti;
- confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali forensi, le
Camere di Avvocati, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, la Magistratura, nell'interesse della categoria
forense in generale e per il miglior funzionamento del
servizio di giustizia.
Art.3 - ISCRIZIONE ED APPARTENENZA
Alla Camera Civile possono aderire gli Avvocati iscritti
all'Albo Professionale di Treviso, i quali esercitino
prevalentemente la professione nel campo civile.
I Praticanti Avvocati, iscritti negli appositi Albi,
potranno fare parte della Camera Civile soltanto in qualità
di soci aggregati senza diritto di voto.
L'aspirante all'iscrizione nella Camera Civile presenterà
domanda al Consiglio Direttivo, il quale deciderà
sull'ammissibilità a maggioranza assoluta e con voto
segreto.
Art.4 - ORGANI
Sono Organi della Camera Civile: l'Assemblea, il Consiglio
Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri.
Art.5 - ASSEMBLEA
L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo.
» convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno
una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e per
l'approvazione delle quote associative determinate dal
Consiglio, entro il mese di Febbraio, mediante avviso da
comunicarsi agli iscritti almeno 8 giorni prima della data
di convocazione, contenente: l'ordine del giorno, il luogo,
la data e l'ora di prima e seconda convocazione;
quest'ultima dovrà seguire la prima di almeno 24 ore.
In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza
della maggioranza assoluta dei soci; in seconda
convocazione qualunque ne sia il numero.
Potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio oppure a
richiesta di almeno 1/3 degli iscritti in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Compito primario dell'Assemblea è quello di indicare le
linee di attuazione degli scopi della Camera.
Art.6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio è composto di sette membri, soci della Camera,
eletti ogni biennio dall'Assemblea, i quali nominano nel
loro ambito: il Presidente, il Vice-Presidente, il
Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo ha, altresì, facoltà di nominare
Commissioni per particolari iniziative.
Svolge compiti di direzione e promozione delle attività
della Camera e riferisce annualmente all'Assemblea.
Gestisce i fondi della Camera, determinando le quote
associative in via provvisoria.
Art.7 - PRESIDENTE
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e
l'Assemblea dei soci.
Rappresenta la Camera con ogni facoltà a ci conseguente.
» sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal
Vice-Presidente.
Art.8 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti
dall'Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri:
- elegge nel suo seno il Presidente e delibera a
maggioranza di voti;
- giudica, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto
degli atti compiuti dagli Organi della Camera Civile;
- decide sul ricorso del socio avverso i provvedimenti
disciplinari del Consiglio.
Art.9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio cesserà di far parte della Camera Civile:
a) con la presentazione delle dimissioni al Consiglio entro
il 31 dicembre, intendendosi altrimenti tacitamente
rinnovata l'adesione per l'anno successivo;
b) con l'esclusione per condotta ritenuta incompatibile con
le finalità e gli scopi della Camera Civile. In ogni caso
detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato
all'interessato l'addebito.
Contro il provvedimento del Consiglio, il socio potrà
ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni. Il
Collegio deciderà entro identico termine.
La radiazione e la cancellazione dall'Albo degli Avvocati
comporta la cessazione da socio della Camera Civile.
Art.10 - DECISIONI
Le decisioni della Camera Civile, raccolte in apposito
registro e comunicate ai soci, costituiranno norma
vincolante.
Art.11 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote
sociali, da ogni altra entrata di cui beneficerà e dal loro
impiego.
Art.12 - SEDE LEGALE
La sede legale della Camera Civile è in Treviso, presso lo
Studio Legale Associato D'angelo - Arciprete, sito in via
Olivi n.38.
Art.13 - ADESIONI E CONTRIBUTI
La Camera Civile può su decisione del Consiglio, aderire ad
Associazioni giuridiche nazionali ed internazionali.
La Camera Civile pu ricevere contributi, donazioni ed
eredità.
Art.14 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Sulle modifiche al presente Statuto, sullo scioglimento
della Camera, sulla liquidazione dei beni e relativa nomina
dei liquidatori, l'Assemblea convocata secondo le modalità
di cui all'art.5 del presente Statuto, delibera a
maggioranza dei presenti, ma le delibere sono valide
allorchÈ riportino il voto favorevole di almeno 1/3 degli
iscritti alla Camera.
Art.15 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia
alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.






