Statuto della Camera Civile di Treviso

Art.1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita in Treviso, la Camera Civile degli Avvocati.

Art.2 – SCOPI E FINALITA’
La Camera Civile vuole essere uno strumento attuativo e propositivo delle esigenze degli iscritti, in una prospettiva moderna ed europea della Professione forense, nel solco della pi autentica tradizione del Foro e dei valori dallo stesso espressi.
Essa si prefigge di:
– tutelare il prestigio, il decoro ed il ruolo dell’Avvocatura, nell’ambito di una efficiente amministrazione della giustizia;
– contribuire a garantire le migliori condizioni di lavoro agli iscritti, con particolare riguardo non solo all’attività giudiziale, ma anche agli ADR (Alternative Dispute Resolution) per fornire un’adeguata risposta alla richiesta di giustizia “civile” dei cittadini;
– riqualificare la figura dell’Avvocato civilista, valorizzandone l’insostituibile ruolo e funzione nell’ambito della società civile;
– migliorare i rapporti tra i Colleghi operanti nel settore civilistico e non, e con i Colleghi di altri Fori, anche in relazione alle necessità di domiciliazione e di collaborazione, all’interno e all’esterno della provincia di Treviso;
– dare l’opportunità di confronto e di crescita ai giovani laureati che intendono intraprendere la Professione Forense nel settore della giustizia civile;
– promuovere il rispetto delle norme di deontologia e correttezza professionali. Per l’ottenimento di tali finalità, la Camera Civile potrà:
– organizzare corsi, tavole rotonde, conferenze, pubblicazioni, congressi per l’aggiornamento professionale degli iscritti;
– confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali forensi, le Camere di Avvocati, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la Magistratura, nell’interesse della categoria forense in generale e per il miglior funzionamento del servizio di giustizia.

Art.3 – ISCRIZIONE ED APPARTENENZA
Alla Camera Civile possono aderire gli Avvocati iscritti all’Albo Professionale di Treviso, i quali esercitino prevalentemente la professione nel campo civile.
I Praticanti Avvocati, iscritti negli appositi Albi, potranno fare parte della Camera Civile soltanto in qualità di soci aggregati senza diritto di voto.
L’aspirante all’iscrizione nella Camera Civile presenterà domanda al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull’ammissibilità a maggioranza assoluta e con voto segreto.

Art.4 – ORGANI
Sono Organi della Camera Civile: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri.

Art.5 – ASSEMBLEA
L’Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo.
» convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci e per l’approvazione delle quote associative determinate dal Consiglio, entro il mese di Febbraio, mediante avviso da comunicarsi agli iscritti almeno 8 giorni prima della data di convocazione, contenente: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione; quest’ultima dovrà seguire la prima di almeno 24 ore.
In prima convocazione, l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.
Potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio oppure a richiesta di almeno 1/3 degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
E’ consentita la facoltà di delega ai fini della partecipazione dell’assemblea.
Ciascun associato non potrà ricevere più di tre deleghe,
Compito primario dell’Assemblea è quello di indicare le linee di attuazione degli scopi della Camera.

Art.6 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio è composto di nove membri, soci della Camera, eletti ogni biennio dall’Assemblea, i quali nominano nel loro ambito: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine.
Il Consiglio Direttivo ha, altresì, facoltà di nominare Commissioni per particolari iniziative.
Svolge compiti di direzione e promozione delle attività della Camera e riferisce annualmente all’Assemblea.
Gestisce i fondi della Camera, determinando le quote associative in via provvisoria.

Art.7 – PRESIDENTE
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci.
Rappresenta la Camera con ogni facoltà a ci conseguente.
» sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente.

Art.8 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri:
– elegge nel suo seno il Presidente e delibera a maggioranza di voti;
– giudica, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto degli atti compiuti dagli Organi della Camera Civile;
– decide sul ricorso del socio avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio.

Art.9 – ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio cesserà di far parte della Camera Civile:
a) con la presentazione delle dimissioni al Consiglio.
b) con il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 28 febbraio di ciascun anno.
c) con l’esclusione per condotta ritenuta incompatibile con le finalità e gli scopi della Camera Civile.
In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all’interessato l’addebito.
Contro il provvedimento del Consiglio, il socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni. Il Collegio deciderà entro identico termine.
La radiazione e la cancellazione dall’Albo degli Avvocati comporta la cessazione da socio della Camera Civile.

Art.10 – DECISIONI
Le decisioni del Consiglio Direttivo della Camera Civile, raccolte in apposito registro e comunicate ai soci, costituiranno norma vincolante.

Art.11 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, da ogni altra entrata di cui beneficerà e dal loro impiego.

Art.12 – SEDE LEGALE
La sede legale della Camera Civile è ubicata presso la lo Studio del Presidente della Camera Civile.

Art.13 – ADESIONI E CONTRIBUTI
La Camera Civile può su decisione del Consiglio, aderire ad Associazioni giuridiche nazionali ed internazionali.
La Camera Civile pu ricevere contributi, donazioni ed eredità.

Art.14 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Sulle modifiche al presente Statuto, l’Assemblea convocata secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente Statuto, delibera a maggioranza dei presenti.
Sullo scioglimento della Camera, sulla liquidazione dei beni e relativa nomina dei liquidatori, l’Assemblea convocata secondo le modalità di cui all’art.5 del presente Statuto, delibera a maggioranza dei presenti, ma le delibere sono valide allorchÈ riportino il voto favorevole di almeno 1/3 degli iscritti alla Camera.

Art.15 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Dal link sottostante è possibile effettuare il download in formato pdf dell’originario Atto Costitutivo della Camera Civile di Treviso:
Atto costitutivo